L'Amministrazione finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a una società a responsabilità limitata per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Ufficio ha ricostruito induttivamente le imposte dirette e l'IVA. I giudici di secondo grado hanno annullato la ripresa sulle imposte dirette, ritenendo che il Fisco non avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti e avesse ignorato il bilancio d'esercizio. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell'Ufficio, stabilendo che in presenza di accertamento induttivo puro il Fisco può legittimamente prescindere dalle scritture contabili e fondare la pretesa fiscale su presunzioni supersemplici, prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
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