Un professionista riceve un avviso bonario per il pagamento dell'IRAP. Chiede e ottiene la rateizzazione, versando le prime rate. Successivamente, impugna l'avviso. L'Agenzia delle Entrate sostiene che la richiesta di rateizzazione valga come accettazione del debito. La Corte di Cassazione ribalta la situazione, stabilendo un principio fondamentale: chiedere di pagare a rate non costituisce acquiescenza del debito tributario. Il contribuente, quindi, non perde il diritto di contestare la legittimità della pretesa fiscale, a patto che i termini per l'impugnazione non siano scaduti. La Corte ha dato ragione al professionista, annullando la decisione precedente e rinviando il caso a un nuovo giudice.
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