La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6358/2024, ha chiarito il rapporto tra concordato preventivo e sanzioni fiscali. Una società, dopo aver ottenuto una rateizzazione per debiti IVA e IRAP, non ha pagato le rate ed è stata successivamente ammessa al concordato preventivo. La Corte ha stabilito che l'apertura della procedura concorsuale non impedisce l'applicazione delle sanzioni per i debiti tributari sorti prima della procedura stessa. La decadenza dalla rateazione è legittima e il contribuente deve versare l'intero importo, incluse le sanzioni, poiché l'impossibilità di pagare dovuta al concordato non costituisce una causa di forza maggiore che estingue l'obbligazione.
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