La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità rapina, non è sufficiente il solo danno patrimoniale esiguo. Con la sentenza n. 10038/2025, i giudici hanno rigettato il ricorso di un condannato per una rapina in un supermercato. Sebbene il valore della merce sottratta fosse minimo, l'uso di un'arma, anche se per poco tempo, è stato ritenuto un elemento di gravità tale da escludere la lieve entità complessiva del fatto. La Corte ha chiarito che l'attenuante del danno lieve (art. 62 n. 4 c.p.) e quella della lieve entità introdotta dalla Corte Costituzionale sono compatibili, ma la loro applicazione richiede una valutazione globale di tutti gli aspetti della condotta, senza automatismi.
Continua »