Una ditta individuale, dopo aver ricevuto un'ingiunzione di pagamento da un Comune per la fornitura di acqua, si vedeva annullare il contratto in appello per difetto di forma scritta. Tuttavia, la Corte d'Appello condannava comunque la ditta a pagare un indennizzo basato sul principio di arricchimento ingiustificato (art. 2041 c.c.). La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto il caso di particolare importanza giuridica, rinviando la decisione a una pubblica udienza per chiarire la sussidiarietà dell'azione di arricchimento e le modalità di quantificazione del dovuto in assenza di contratto.
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