Una società di persone ha contestato la legittimità di una pretesa fiscale IRAP derivante da un controllo automatizzato. Le doglianze principali riguardavano l'insufficienza della motivazione relativa agli interessi applicati, l'esistenza di errori nella propria dichiarazione dei redditi e, soprattutto, l'asserita inesistenza della notifica cartella di pagamento poiché eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite posta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica postale diretta da parte del concessionario è pienamente valida e che, negli atti derivanti da controlli automatizzati, l'obbligo di motivazione è meno stringente poiché il contribuente è già a conoscenza dei dati di partenza.
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