La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24161/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso concordato in appello. Il ricorso era basato sulla presunta mancanza di motivazione riguardo l'entità della pena. La Corte ha ribadito che, in caso di concordato, i motivi di ricorso sono strettamente limitati a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del PM o su una pronuncia difforme dall'accordo, escludendo doglianze sulla determinazione della pena se questa rientra nei limiti di legge.
Continua »