Un cittadino ha impugnato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo di essersi limitato a fuggire alla vista delle forze dell'ordine. I giudici territoriali avevano tuttavia accertato che l'uomo non si era limitato alla fuga, ma aveva sferrato calci e gomitate contro gli agenti intervenuti. La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso del tutto generico, rilevando la totale assenza di contestazioni rispetto alla condotta violenta effettivamente accertata nei gradi precedenti. Il collegio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, confermando la condanna dell'imputato e disponendo il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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