La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32926/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi tassativamente previsti dalla legge. La generica contestazione della qualificazione giuridica del fatto, se non palesemente eccentrica o frutto di un errore manifesto, non rientra tra questi motivi e si traduce in un tentativo non consentito di rimettere in discussione la responsabilità penale.
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