La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione avverso una propria precedente ordinanza. Tale ordinanza aveva annullato un contratto d'appalto per la costruzione di un parcheggio, ritenendolo un'opera pubblica soggetta a gara. Le società concessionarie hanno sostenuto che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto revocatorio, supponendo erroneamente l'inesistenza di un vincolo pertinenziale del parcheggio a immobili privati. La Suprema Corte ha respinto la tesi, chiarendo che la natura del parcheggio era stata un punto controverso e oggetto di valutazione giuridica nel precedente giudizio, non un'incontestabile svista materiale. Pertanto, trattandosi di un potenziale errore di giudizio e non di un errore di fatto, il rimedio straordinario della revocazione non è applicabile.
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