Una società immobiliare ha richiesto il pagamento della provvigione per la vendita di un immobile acquistato dai convenuti direttamente da una procedura fallimentare. Nonostante un accordo scritto che prevedeva il pagamento della provvigione mediatore anche in questo caso, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. La Corte ha stabilito che, sebbene le parti possano derogare al principio del nesso di causalità, il compenso deve essere giustificato da una controprestazione specifica e concreta da parte del mediatore, che in questo caso è stata ritenuta assente.
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