La Corte di Cassazione ha stabilito che la giurisdizione su un immobile edificato su un terreno oggetto di confisca spetta al giudice civile, e non penale, qualora la costruzione sia avvenuta dopo che il provvedimento di confisca del terreno è diventato definitivo. Nel caso di specie, la Corte ha annullato la decisione di merito, accertando, sulla base di prove documentali e peritali (richiesta di concessione edilizia e immagini satellitari), che la fabbrica era stata costruita successivamente alla definitività della confisca del fondo, determinando così la competenza del giudice civile per le relative controversie sui diritti soggettivi. Questa decisione chiarisce il riparto di giurisdizione confisca tra i due ordini giudiziari.
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