Un imputato, condannato per tentato furto e possesso ingiustificato di grimaldelli, ha concordato una riduzione di pena nel giudizio di secondo grado. Tramite il concordato in appello, le parti hanno trovato un accordo sulla rideterminazione sanzionatoria, rinunciando contestualmente a tutte le altre contestazioni sul merito della vicenda. Nonostante l'accordo convalidato dalla Corte territoriale, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata emissione di un proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Chi rinuncia formalmente ai motivi di impugnazione per ottenere uno sconto di pena non può successivamente richiedere l'assoluzione. Il ricorrente ha subito la condanna alle spese e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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