L'Imputata, condannata in secondo grado per reati di droga, ha concordato una pena di dieci mesi di reclusione e duemila euro di multa. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante che non può essere modificato unilateralmente. Le uniche contestazioni ammissibili riguardano vizi nella formazione della volontà delle parti o l'illegalità della pena applicata, elementi assenti nel caso di specie. Di conseguenza, l'accordo originario rimane valido e l'imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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