La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per violenza privata, minaccia e danneggiamento, decretando l'inammissibilità del ricorso per cassazione. La difesa lamentava la mancata applicazione del proscioglimento immediato d'ufficio, ma ha formulato censure generiche senza spiegare le ragioni giuridiche né contrastare le argomentazioni logiche della sentenza d'appello. I giudici supremi hanno ribadito che la contestazione generica rende nullo il gravame, condannando l'imputato alle spese legali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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