Un cittadino straniero ha impugnato la proroga del suo trattenimento in un CPR, lamentando una motivazione assente o apparente da parte del Giudice di pace. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la motivazione, sebbene sintetica, era sufficiente perché indicava chiaramente l'ostacolo concreto al rimpatrio, ovvero la mancata ricezione del lasciapassare. La Corte ha ribadito che la valutazione per la prima proroga trattenimento CPR deve accertare la presenza di difficoltà reali che rendono necessario più tempo per l'espulsione, e la difficoltà documentale è una di queste.
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