La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, confermando la decisione di merito. L'appello contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti e della sostituzione della pena detentiva. La Corte ha ritenuto i motivi meramente ripetitivi di censure già correttamente respinte, sottolineando come la violenza, l'abitualità del comportamento e una prognosi negativa sulla personalità dell'imputata giustificassero pienamente le decisioni dei giudici precedenti.
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