La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un condomino che contestava la validità di un decreto ingiuntivo, sostenendo che l'amministratore di condominio non avesse il potere di agire in giudizio. La contestazione nasceva dal fatto che l'amministratore era stato ri-nominato dall'assemblea nonostante una precedente revoca giudiziale, in apparente violazione dell'art. 1129 c.c. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'amministratore, anche se nominato con delibera potenzialmente invalida, conserva i poteri di rappresentanza processuale fino alla sua effettiva sostituzione, garantendo così la continuità della gestione condominiale.
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