Un imputato, condannato in appello per reati legati agli stupefacenti, ha inizialmente presentato ricorso in Cassazione lamentando un difetto di notifica. Successivamente, il suo difensore, munito di procura speciale, ha depositato una formale rinuncia al ricorso tramite PEC. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, sottolineando che la rinuncia non esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in quanto la legge non distingue tra le diverse cause di inammissibilità.
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