I Condannati, giudicati in assenza e condannati in via definitiva per reati di droga, presentano una seconda richiesta di rescissione del giudicato, sostenendo che un nuovo orientamento giurisprudenziale escluderebbe la loro colpa nella mancata conoscenza del processo. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. I giudici rilevano che il potere di impugnazione si era già consumato con il rigetto della prima istanza. Inoltre, la richiesta è tardiva, essendo stata presentata ben oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza effettiva della sentenza. Infine, la conoscenza del processo era provata dal fatto che i ricorrenti avevano riallacciato i contatti con il difensore dopo le confidenze di un coimputato, superando ogni presunzione.
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