La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12679/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società terza interessata contro un decreto di sequestro. La decisione si fonda sulla mancanza di una valida procura speciale terzo che specificasse chiaramente l'oggetto del mandato e la necessità di tutelare le ragioni del soggetto terzo, distinto dall'indagato. La Corte ha ribadito che, in ambito penale, la procura deve contenere una chiara indicazione dell'incarico conferito per la tutela delle ragioni del terzo, e un difetto in tal senso non è sanabile.
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