Un istituto di credito ha promosso un decreto ingiuntivo contro un ente pubblico per il pagamento di fatture non saldate. Dopo la revoca del decreto in primo grado e la successiva conferma in appello, la banca ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. La motivazione risiede nel difetto della procura speciale per ricorso in Cassazione. L'istituto bancario ha depositato un mandato difensivo rilasciato durante il primo grado di giudizio, privo dei requisiti di temporalità e specificità necessari per l'ultimo grado. La Corte ha chiarito che né una semplice lettera d'incarico ufficiosa né una sanatoria tardiva possono sopperire alla mancanza della procura formale, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese legali e a sanzioni pecuniarie.
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