L'Imputato concorda una pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento tramite patteggiamento. Successivamente, la difesa propone un ricorso per cassazione contro patteggiamento lamentando in modo generico presunti vizi del consenso durante la firma dell'accordo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La legge limita tassativamente i motivi di impugnazione delle sentenze concordate a poche ipotesi specifiche, come la corretta qualificazione del fatto o la legalità della pena. Una contestazione astratta sul consenso, priva di elementi concreti e avanzata nonostante la regolare presenza dell'imputato e del suo difensore, non consente la riapertura del giudizio. I Giudici condannano il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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