Un procacciatore d'affari si è visto negare il diritto alle provvigioni nei primi due gradi di giudizio per mancanza di prove scritte. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che per la prova del procacciatore d'affari non è richiesta la forma scritta. Di conseguenza, la prova per testimoni è un mezzo valido per dimostrare l'attività di intermediazione svolta. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione delle testimonianze richieste.
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