La Corte di Cassazione ha stabilito che per il calcolo del pro-rata IVA e la conseguente detraibilità dell'imposta, si deve considerare l'attività effettivamente e concretamente svolta dall'impresa, non quella meramente indicata nello statuto. Nel caso specifico, una società con oggetto sociale immobiliare, che per un decennio aveva svolto esclusivamente attività finanziaria esente, si è vista negare la detrazione dell'IVA su un acquisto immobiliare perché la sua attività effettiva non dava diritto alla detrazione.
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