La Corte di Cassazione ha chiarito i requisiti probatori per le cessioni all'esportazione in regime di non imponibilità IVA. Una società aveva impugnato un accertamento relativo a operazioni di triangolazione, contestando il disconoscimento dell'agevolazione per mancanza di visti doganali. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene la prova principale sia la documentazione doganale, il contribuente può dimostrare l'uscita della merce dal territorio UE tramite altri mezzi di prova certi e incontrovertibili, come attestazioni di autorità pubbliche estere, specialmente se non dispone dei documenti originali. La sentenza impugnata è stata cassata per non aver valutato correttamente l'idoneità probatoria dei documenti prodotti.
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