Un Lavoratore è stato condannato per lesioni personali e al risarcimento danni verso una parte civile. Il Tribunale ha liquidato anche le spese processuali per la parte civile in appello. Il Lavoratore ha contestato questa liquidazione, sostenendo che la parte civile non aveva richiesto esplicitamente tali spese né svolto attività processuale in quel grado. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, nonostante il principio di immanenza della parte civile, la liquidazione delle **spese processuali parte civile** richiede una domanda esplicita. Senza tale richiesta, non è possibile condannare la controparte al rimborso, anche per il divieto di arricchimento senza causa. La sentenza ha annullato la condanna alle spese processuali per la parte civile nel grado d'appello.
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