Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per ICI non versata, sostenendo che la società di riscossione non avesse più il potere di agire. Secondo il cittadino, la continua proroga riscossione tributi locali, concessa per legge, violava le norme dell'Unione Europea sulla concorrenza. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che la riscossione dei tributi è un servizio pubblico che lo Stato può organizzare liberamente, anche affidandolo a una società interamente pubblica. Pertanto, le norme sulla concorrenza e sulle gare pubbliche non si applicano. La proroga era una misura transitoria legittima in attesa di una riforma del sistema, poi avvenuta.
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