L'Imputato, titolare di un opificio, veniva condannato per il reato di ricettazione di merce contraffatta, consistita nella detenzione di borse recanti marchi falsificati. La difesa proponeva ricorso per cassazione sostenendo un difetto di motivazione sulla responsabilità penale e contestando l'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Con riguardo alla ricettazione di merce contraffatta, i giudici hanno chiarito che le prove confermavano il possesso dei beni senza alcuna prova della diretta fabbricazione da parte dell'imputato. Quanto alla recidiva, la doglianza è risultata tardiva poiché non era stata presentata nei precedenti motivi di appello. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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