L'Amministratore di una società cooperativa, poi fallita, viene condannato in appello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. L'accusa riguarda la tenuta di scritture contabili e fatture talmente generiche da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale. L'imputato ricorre in Cassazione, sostenendo che il disordine contabile fosse dovuto alla complessità aziendale e che la condanna si basasse sul suo ruolo di amministratore di fatto, non contestato inizialmente. La Suprema Corte rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che il nuovo amministratore ha il dovere di verificare e regolarizzare la contabilità precedente. Inoltre, l'uso di fatture vaghe dimostra la volontà cosciente di occultare la reale situazione economica, configurando il dolo generico del reato e precludendo la riqualificazione in bancarotta semplice. L'Amministratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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