Un amministratore, accusato di bancarotta per aver distratto immobili e non incassato canoni di affitto, viene condannato in primo grado anche per un'ulteriore distrazione di beni mobili. Questa seconda accusa, però, costituisce un 'fatto nuovo nel processo penale', non presente nell'imputazione originale. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: quando un giudice d'appello rileva una condanna per un fatto nuovo, deve dichiararne la nullità e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, non al giudice di primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi annullata su questo punto, accogliendo il ricorso degli imputati.
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