Un promissario acquirente, inadempiente a un contratto preliminare, ha impugnato la condanna al risarcimento del danno per l'indisponibilità dell'immobile, sostenendo la genericità della domanda iniziale della venditrice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, ribadendo che l'appellante ha l'onere di dimostrare, tramite la trascrizione degli atti essenziali, la novità della pretesa avversaria. La decisione sottolinea l'importanza della specificità della domanda sin dal primo grado di giudizio.
Continua »