Un Comune ha emesso un avviso di accertamento tributario contro un cittadino, amministratore fiduciario (trustee) di alcuni immobili inseriti in un trust. I giudici di secondo grado avevano annullato l'atto, ritenendo che il vero debitore fosse il trust stesso e non l'amministratore. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso del Comune. I giudici hanno chiarito che il trust non ha una propria personalità giuridica e non può possedere beni. Di conseguenza, il vero soggetto passivo ICI è l'amministratore fiduciario (trustee), in quanto effettivo titolare della proprietà dei beni e responsabile della loro gestione. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria per un nuovo esame.
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