La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34346/2025, ha stabilito che la riqualificazione giuridica di un reato in una forma più grave da parte del giudice d'appello, a seguito del solo ricorso dell'imputato, non viola il divieto di 'reformatio in peius' se la pena rimane invariata. Il divieto, infatti, si applica esclusivamente al trattamento sanzionatorio in senso stretto e non alle conseguenze indirette, come la preclusione alla sospensione dell'esecuzione della pena.
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