La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato il caso di un'impugnazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a un indirizzo non ufficialmente previsto. Un indagato aveva presentato istanza di riesame contro una misura cautelare, ma il suo avvocato aveva utilizzato un indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario corretto, ma non quello specifico presente negli elenchi ministeriali. La Corte ha stabilito un principio rigoroso: l'errore determina l'inammissibilità dell'impugnazione PEC. L'atto può essere salvato solo se la cancelleria che lo riceve per errore lo inoltra, sempre via PEC e nei termini di legge, all'indirizzo corretto. In questo caso, non essendo avvenuto, il ricorso è stato respinto, confermando la rigidità delle nuove regole del processo telematico.
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