Una società che gestisce residence turistici ha contestato l'applicazione della tariffa rifiuti per attività commerciali, sostenendo che dovesse essere applicata quella per utenze domestiche. La Corte di Cassazione ha stabilito che la corretta tassazione residence non dipende dalla classificazione catastale dell'immobile, ma dai servizi concretamente offerti. Se vengono forniti servizi simili a quelli alberghieri (pulizia, cambio biancheria), la tariffa è commerciale; in caso contrario, si assimila all'uso domestico. La Corte ha rinviato il caso al giudice di merito per questa verifica e ha inoltre confermato che la Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) è soggetta a IVA.
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