La Cassazione ha confermato il fallimento di un'impresa vivaistica, stabilendo che non può essere considerata un imprenditore agricolo esente da fallimento. La Corte ha chiarito che se il valore economico dei prodotti acquistati da terzi e rivenduti supera quello dei prodotti coltivati in proprio, l'attività è commerciale. L'appello basato sulla cessazione dell'attività è stato respinto perché, per le imprese commerciali, conta la cancellazione dal registro imprese, non la fine operativa.
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