Tre figlie, costituitesi in giudizio come eredi del padre tramite un rappresentante, contestano la sentenza di condanna proponendo opposizione di terzo. Sostengono che la madre, anch'essa erede, fosse stata esclusa dal processo. Durante la causa la madre muore e le figlie ne ereditano la posizione senza beneficio di inventario. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso delle figlie. La Corte stabilisce che, sebbene il coerede escluso possa proporre opposizione di terzo, la morte della madre e la successiva accettazione pura e semplice dell'eredità da parte delle figlie ha unito le loro posizioni giuridiche. Venuta meno la distinzione tra la loro posizione e quella della madre, le figlie hanno perso la qualità di terzi necessaria per agire, rendendo l'impugnazione inammissibile per carenza di interesse.
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