L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di commercio elettronico la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che i fornitori fossero società cartiere. I giudici di merito avevano inizialmente dato ragione all'azienda, valorizzando la regolarità dei pagamenti tracciabili e l'effettiva consegna della merce. La Corte di Cassazione ha però annullato tale decisione. Secondo gli Ermellini, la regolarità contabile e il pagamento non bastano a dimostrare la buona fede se il fisco fornisce indizi gravi sull'inesistenza dei fornitori, come l'assenza di sedi, personale e siti web. In presenza di tali indizi, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza professionale per evitare il coinvolgimento nella frode fiscale.
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