Il Contribuente ha impugnato un estratto di ruolo sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della relativa cartella esattoriale e che il debito fosse ormai estinto. La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale sulla prescrizione cartella di pagamento. Quando la cartella contiene diverse voci di debito, non si applica un unico termine di prescrizione. Per il tributo IVA, in mancanza di norme specifiche, si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni. Al contrario, per le sanzioni e gli interessi si applica il termine breve di cinque anni. La Corte ha inoltre confermato che la consegna dell'atto a una persona trovata nell'abitazione del destinatario fa presumere la regolare notifica, salvo prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per ricalcolare le somme.
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