L'Agenzia delle Entrate accerta maggiori utili a una società a ristretta base partecipativa e, in base alla presunzione di distribuzione utili, notifica una cartella di pagamento a una socia per le ritenute omesse. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32843/2024, rigetta il ricorso della contribuente, confermando che spetta al socio fornire la prova contraria, dimostrando non la propria estraneità alla gestione, ma che gli utili sono stati reinvestiti o accantonati. La Corte, tuttavia, cassa la sentenza con rinvio per la sola rideterminazione delle sanzioni alla luce dello 'ius superveniens' più favorevole.
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