Un socio di una società a ristretta base partecipativa riceve un avviso di accertamento per maggiori redditi. L'Agenzia delle Entrate applica la presunzione di distribuzione di utili, sostenendo che la società avesse realizzato ricavi occulti dalla vendita di immobili. I giudici di merito, però, ritengono non provata l'esistenza di tali ricavi, riducendo l'accertamento ai soli costi indeducibili. La Corte di Cassazione, anziché decidere nel merito, sospende il giudizio. La Corte accoglie l'istanza del contribuente di aderire alla definizione agevolata, congelando di fatto la controversia per permettere una chiusura concordata con il Fisco.
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