Il Privato ha agito in giudizio contro il Comune e una Società di Servizi per far accertare l'usucapione di un'area stradale e ottenere l'accertamento negativo dell'uso pubblico sulla stessa e su una via di collegamento. Dopo diversi gradi di giudizio, la domanda di usucapione è stata definitivamente rigettata. Nel successivo giudizio di rinvio, il Privato ha cercato di rivendicare la proprietà basandosi su titoli di acquisto derivativi. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile tale nuova pretesa e ha respinto la domanda di accertamento negativo dell'uso pubblico, applicando la presunzione di demanialità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Privato, confermando che nel giudizio di rinvio non è possibile modificare il titolo di proprietà dopo che si è formato il giudicato sulla precedente domanda, e confermando la natura pubblica del tracciato stradale.
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