Un'azienda conduttrice di un capannone, distrutto da un incendio di origine dolosa, è stata comunque ritenuta responsabile per i danni. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 5699/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, ribadendo che la responsabilità del conduttore sussiste se non viene provato l'adempimento di tutti gli obblighi di custodia, come l'adeguamento alle normative antincendio. La prova del fatto del terzo non è sufficiente a esonerare il conduttore se questi è stato negligente.
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