La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato tra una fotoreporter e due società editoriali, respingendo integralmente il ricorso di queste ultime. La lavoratrice, formalmente inquadrata come autonoma e non iscritta all'albo dei professionisti, operava quotidianamente nella redazione con postazione fissa, partecipava alle riunioni e curava la selezione delle immagini per le pagine. I giudici hanno stabilito che la flessibilità oraria, l'emissione di fatture o la pluralità di committenti non escludono la subordinazione quando vi sia un inserimento stabile e continuativo nell'organizzazione d'impresa. In applicazione dell'articolo 2126 del Codice Civile e dell'articolo 36 della Costituzione, le aziende editrici devono versare oltre trecentotrentamila euro complessivi a titolo di differenze retributive, trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso.
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