La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Lavoratore, condannato per ricettazione. La Corte d'Appello aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la prescrizione del reato per un capo d'accusa e rideterminando la pena per la ricettazione. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'omessa pronuncia di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione anche per la ricettazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, poiché il termine di prescrizione del reato, comprensivo delle proroghe, non era ancora scaduto al momento della pronuncia di secondo grado. Di conseguenza, il Lavoratore ha dovuto pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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