Un uomo ha subito una condanna in appello a quattro mesi di reclusione per lesioni personali e minaccia grave. La difesa ha tempestivamente richiesto, tramite motivi aggiunti, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. I giudici di secondo grado hanno confermato la sanzione senza fornire alcuna spiegazione sul rigetto della misura richiesta. L'imputato ha quindi presentato ricorso davanti ai giudici di legittimità. La Suprema Corte ha accolto la censura difensiva, rilevando il totale silenzio della sentenza impugnata sull'istanza del beneficio. Il vizio di motivazione ha consentito il decorso del termine massimo di punibilità durante il giudizio di vertice. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione agli effetti penali, mantenendo tuttavia intatte le condanne al risarcimento dei danni a favore della persona offesa.
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