Un coltivatore diretto esercita il suo diritto di prelazione agraria ma, per sospendere il termine di pagamento, richiede un mutuo per il quale non ha i requisiti. La Corte d'Appello dichiara la decadenza dal diritto per tardivo pagamento. Gli eredi del coltivatore ricorrono in Cassazione, ma il ricorso viene dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato per vizi procedurali, tra cui la mancata specifica indicazione dei documenti a fondamento dei motivi. La Suprema Corte conferma così la decisione di merito, sottolineando il rigore formale richiesto per l'impugnazione.
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