Due amministratori, accusati di bancarotta fraudolenta per aver distratto beni da una società (A) a un'altra (B), hanno chiesto la ricusazione dei giudici. Sostenevano che il collegio fosse prevenuto, avendo già emesso una sentenza in un processo separato sulla bancarotta della società B, in cui si menzionava il trasferimento di beni. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la valutazione dei fatti in un processo distinto, sebbene collegato, non costituisce un'anticipazione di giudizio e non giustifica la ricusazione del giudice, poiché l'oggetto della decisione (thema decidendum) nei due casi era diverso.
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