Una società di software citava in giudizio una compagnia assicurativa per la restituzione di somme indebitamente versate. Esisteva un'altra causa tra le stesse parti, con connessioni fattuali, già decisa nei gradi di merito e pendente in Cassazione. Il Tribunale di primo grado aveva ordinato la sospensione del processo in attesa della decisione della Cassazione. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza, chiarendo che la sospensione del processo necessaria (ex art. 295 c.p.c.) si applica solo quando entrambi i giudizi sono pendenti in primo grado. Se uno dei due è già in fase di impugnazione, l'unico strumento è la sospensione facoltativa (ex art. 337 c.p.c.), che richiede una valutazione discrezionale e motivata da parte del giudice sulla plausibilità dell'impugnazione. Di conseguenza, il processo deve proseguire.
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